1) PARTI DEL CONTRATTO: in questo contratto la Ditta*, in qualità
di locatore verrà denominata "armatore"; il cliente,
intestatario del contratto, verrà denominato "locatario";
l’eventuale conducente abilitato, diverso dalla persona del locatario,
verrà denominata "skipper".
2) CESSIONE DEL CONTRATTO: al locatario non è consentito cedere
a sua volta in uso a terzi la predetta imbarcazione né i diritti
derivanti dal presente contratto.
3) VICENDE DEL CONTRATTO: il locatario può recedere dal contratto
ma perde il diritto alla restituzione delle somme da lui versate all’armatore
a titolo di acconto confirmatorio della prenotazione in esclusiva; il
locatario perde invece la facoltà di recedere dal contratto dal
sessantesimo giorno precedente l’inizio della locazione, e l'armatore
da tale momento, in caso di dichiarazione successiva del locatario di
non poter utilizzare l’imbarcazione, avrà sempre diritto
al 100% del tariffa. In caso di interruzione della conduzione dell’imbarcazione
per richiesta o a causa del locatario, egli non avrà diritto
ad alcun rimborso; il non uso della barca durante il periodo previsto,
non dà diritto al locatario a rimborso alcuno.
L’armatore che, per avaria o qualsiasi altro motivo indipendente
dalla sua volontà, non possa consegnare la barca contrattata,
avrà comunque la possibilità di consegnarne altra di analoghe
caratteristiche entro tre giorni, con l'obbligo di rimborsare al locatario
la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo
si protragga oltre il periodo suddetto, sarà facoltà del
locatario chiedere la risoluzione del contratto ed il relativo rimborso
della tariffa eventualmente corrisposta più gli interessi al
tasso di legge, ma senza diritto ad alcun’altra forma di risarcimento.
4) OBBLIGHI DELL'ARMATORE: l'armatore consegna l’imbarcazione
con le relative pertinenze, in stato di navigabilità, completa
degli accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza e dei documenti
per la navigazione, nonché con tutto ciò che è
necessario per rendere la suddetta imbarcazione navigabile e per consentirle
di servire all’uso convenuto. Il locatario al momento della consegna,
una volta esaminata l’imbarcazione ed aver accertato che la stessa
è provvista di tutte le pertinenze necessarie per renderla navigabile
e per consentirle di servire all’uso convenuto, sottoscriverà
una lista, contenente l’inventario delle suddette pertinenze.
Con la sottoscrizione dell’inventario, il locatario conferma espressamente
di aver ricevuto l’imbarcazione in buono stato di manutenzione,
in stato di navigabilità e idonea all’uso pattuito: ne
segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione
e l’armatore sarà liberato da ogni responsabilità
in proposito. Si intende espressamente tra le parti che le dotazioni
di carte nautiche dettagliate, fornite dall'armatore, coprono esclusivamente
"l'area consigliata" per la navigazione, tenendo ragionevolmente
conto delle dimensioni della barca e delle distanze, nonché delle
strutture portuali e ricettive presenti lungo le coste; tale area comprende
(**).
La consegna della barca avviene nel luogo, nella data e nell'ora previsti
dal contratto. Il tempo necessario al chiarimento delle modalità
d'uso rientra nel periodo del contratto.
L’obbligo di consegna diventerà attuale ed esigibile per
l’armatore soltanto dopo che il locatario avrà corrisposto
l’intero corrispettivo della locazione, avrà versato la
cauzione e avrà sottoscritto l’inventario.
5) OBBLIGHI DEL LOCATARIO: il locatario è responsabile dell’imbarcazione,
per tutti gli effetti di legge, nell’intero periodo indicato nel
presente contratto; egli, in particolare, è tenuto ad usare con
particolare prudenza, perizia, diligenza, l’imbarcazione in conformità
all’impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti
dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni
assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione.
Il locatario che navigherà al di fuori dell’area consigliata
dovrà munirsi di dettagliate carte nautiche, relative alle zone
nelle quali abbia intenzione di recarsi.
Il locatario si impegna inoltre a restituire la barca nella data, nel
luogo e nell'ora stabilita, nello stato di fatto in cui ne aveva preso
possesso, con le stesse caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente
agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dall'armatore
al momento della consegna. Il locatario si impegna espressamente a:
1) adibire la barca esclusivamente per sé e per l'equipaggio
e prende atto che è vietato il trasporto merci e passeggeri e
qualsiasi altro genere di commercio o di attività economica;
2) rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio,
nonché il numero massimo delle persone trasportabili; 3) usare
la barca esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione
proprio o della persona designata; 4) non partecipare a regate o manifestazioni
nautiche di altro genere; 5) non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare
altre unità se non in caso di assoluta emergenza; 6) rispettare
i divieti dell'autorità portuale per mal tempo o pericolosità
in mare; in ogni caso non navigare con mare superiore a forza sei e
tutte le volte in cui i bollettini meteorologici comunichino o prevedano
a breve situazioni di tempo pericolose per la navigazione. La violazione
di tale obbligo comporterà l’assunzione per il locatario
della responsabilità per ogni eventuale danno subito dall’imbarcazione;
7) ancorare l’imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura
e ad esercitare un continuo controllo; 8) condurre l’imbarcazione
con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano
danni; 9) non tenere alcun animale a bordo; 10) non usare per la pulizia
esterna ed interna della barca, alcun materiale che possa danneggiarla;
11) spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai
15°; 12) contattare almeno una volta la settimana l'armatore per
segnalare la posizione; 13) con il presente contratto il locatario si
impegna ad usare l’imbarcazione noleggiata per esclusivo uso da
diporto.
Sono a carico del locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi
della barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione,
acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio
e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese
radiotelefoniche. Il locatario si impegna a curare la barca, a tenere
in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita
ed in ottime condizioni. Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare
gli usuali lavori di manutenzione e sarà conseguentemente tenuto
per ogni e qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto
obbligo. Il locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto
spendere il nome dell’armatore, le eventuali obbligazioni, inerenti
l’imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza
che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal
locatario.
Il locatario è tenuto a rimborsare all’armatore tutte le
somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti
dal predetto locatario, senza che quest’ultimo abbia a sollevare
alcuna eccezione di sorta.
6) DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI: in caso di danno, avaria o
incidente, il locatario deve avvisare immediatamente l'armatore; egli
potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà
aggravamento del danno né pericoli per le persone e l’imbarcazione.
Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione
dell’armatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico
del locatario e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse
non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto.
A tutela dei propri diritti l’armatore potrà trattenere
la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità,
senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunchè a
titolo di interessi, danni o quant’altro.
Qualora la barca, senza responsabilità del locatario, subisca
avaria esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse
e correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena
utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo
l’avaria, l'armatore sarà soltanto tenuto a consentire
al locatario di recuperare le ore non godute, restando con ciò
esclusa qualunque altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero
avverrà, a discrezione dell’armatore, alla fine del periodo
di conduzione, o attraverso la costituzione di una nota di credito per
locazioni successive. E' espressamente escluso il rimborso pecuniario.
Si precisa che tale garanzia è dovuta per la sola ipotesi in
cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso tra (***)
e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni qualvolta
l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.
Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso
dal locatario al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle
20.00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione
e assistenza non addebitabili a responsabilità dell'armatore,
secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate
dal locatario alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più
i materiali. Si ribadisce che non danno diritto alla garanzia di cui
sopra - ovvero al recupero delle ore di locazione non godute, ferma
restando l’esclusione di ogni diritto del locatario a risarcimento
e/o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero, autoclave,
tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo,
e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo
capoverso del presente articolo.
Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere
effettuate dal locatario direttamente all’armatore al momento
della restituzione dell’imbarcazione e comunque entro lo stesso
giorno. L’inutile decorrenza di quel termine o l’eventuale
denuncia a persona diversa dall’armatore comporterà per
il locatario la decadenza dall’azione di rimborso.
7) ASSICURAZIONE: la barca viene consegnata assicurata: a) con una polizza
kasko, per il Mediterraneo, fino alla perdita totale; detta polizza
ha una franchigia che viene coperta dalla cauzione del locatario; b)
con una polizza di responsabilità civile verso terzi obbligatoria
ai sensi delle leggi in vigore, per i danni involontariamente cagionati
a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dell’imbarcazione;
tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose
del locatario e dei trasportati; tutti i danni e risarcimenti dovuti
previsti nell art. 8. Sono in ogni caso a carico del locatario i danni
di qualsiasi tipo non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa
del locatario nonché la franchigia.
8) RESTITUZIONE, OSSERVANZA DEI TERMINI: il locatario, se la fine della
locazione è prevista di mattina, si impegna a fare rientro nel
porto di riconsegna entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello
previsto per la riconsegna, e a restituire puntualmente la barca nella
data, ora e porto prefissato, avendo già provveduto ad estinguere
ogni e qualsiasi obbligazione, inerente la barca, contratta durante
il periodo di conduzione. Il locatario risponde della mancata riconsegna
all'armatore, anche nelle ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore
e di avaria. L'itinerario della crociera deve pertanto essere programmato
in modo tale da consentire la restituzione della barca nel tempo stabilito,
anticipando eventualmente il rientro in caso di avverse previsioni meteorologiche.
Per l’inadempimento di tale obbligazione il locatario sarà
tenuto a corrispondere all’armatore una somma di denaro pari al
prezzo settimanale della locazione della medesima imbarcazione in quel
periodo, oltre a risarcire tutti i danni economici causati dal ritardo
stesso, quali costi di vitto e alloggio a terra del locatario successivo
e del suo equipaggio.
E’ considerato ritardo agli effetti di quanto sopraddetto anche
la consegna dell’imbarcazione in porto diverso da quello di riconsegna,
In questa ipotesi sono a carico del locatario anche tutte le spese conseguenti
al trasferimento della barca al porto di consegna.
9) CAUZIONE: il mancato versamento della cauzione determina la risoluzione
di diritto del presente contratto e l’armatore ha diritto di ritenere
a titolo di penale le somme a lui corrisposte dal locatario per la locazione.
La cauzione verrà restituita dopo aver constatato l'inesistenza
di danni, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte in
navigazione. La limitazione della responsabilità economica del
locatario al solo importo della cauzione riguarda esclusivamente i danni
materiali causati all’imbarcazione, mentre per gli altri e diversi
danni l’armatore ha il pieno diritto di richiedere al locatario,
che ne risponderà con tutto il suo patrimonio, il risarcimento
dell’integrale importo dei danni subiti.
10) SKIPPER: lo skipper è il comandante della barca, responsabile
di essa e dell'equipaggio per tutto ciò che riguarda la navigazione,
la sua conduzione, le manovre di ormeggio, e quant'altro relativo ai
doveri di un buono ed esperto comandante; il contratto deve essere sottoscritto
dallo skipper; nel caso in cui questi non coincida con la persona del
locatario egli dovrà sottoscrivere insieme al locatario il presente
contratto espressamente in qualità di skipper. L'armatore ha
il diritto di chiedere la patente nautica allo skipper; se questo non
ha detta patente, o se essa è insufficiente, o se le sue conoscenze
e capacità non sono, a giudizio insindacabile dell’armatore,
ritenute sufficienti per il tipo di barca e per la sicurezza delle persone
a bordo, l'armatore, qualora il locatario non reperisca altro skipper
idoneo, potrà rifiutare la consegna della barca, trattenendo
il 100% della tariffa ed il contratto dovrà intendersi risolto
di diritto. Nel caso di skipper reperito dall'armatore su richiesta
del locatario, si dichiara espressamente che questi fornisce solo il
contatto tra il locatario e lo skipper, e che l’armatore è
pertanto integralmente estraneo al rapporto di prestazione d’opera
che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e costumi, il vitto
dello skipper è a carico del locatario. Nel caso sopracitato
in cui il locatario non coincida con lo skipper, quest'ultimo risponderà
direttamente nei confronti dell'armatore degli eventuali danni o avarie
relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio di quest'articolo,
rimanendo a carico del locatario le rimanenti responsabilità.
11) VIOLAZIONE DEL CONTRATTO: il locatario e/o lo skipper (per ciò
che gli concerne) sono direttamente responsabili per ogni violazione
del presente contratto. I medesimi si impegnano, solidalmente tra loro,
a manlevare l'armatore da qualsiasi richiesta che da chiunque sia avanzata
nei di lui confronti, per qualsiasi fatto avvenuto durante l'utilizzo
della barca o in conseguenza dello stesso. In caso di sequestro o fermo
della barca per causa imputabile al locatario, quest’ultimo dovrà
versare al proprietario un'indennità contrattuale obbligatoria
corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo del
sequestro e/o del fermo.
12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: Il rapporto tra le parti qui presenti
ha ad oggetto la sola locazione dell’imbarcazione ed è
pertanto regolato, per quanto non espressamente stabilito nel presente
contratto, dalla disciplina normativa prevista per la locazione di beni
mobili dal Codice Civile e dal Codice della Navigazione.
13) ESCLUSIVITA' E VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO: il presente contratto
è l'unico valido per poter condurre una imbarcazione della Società*
; qualsiasi altro contratto sottoscritto dal locatario per la conduzione
della stessa imbarcazione, predisposto da mediatori o agenzie, è
nullo e comunque inopponibile alla Ditta*. La eventuale nullità
di singole disposizioni del presente contratto non comporta la sua nullità
totale. Eventuali accordi in deroga alla presente convenzione richiedono
a pena di nullità la forma scritta; l’armatore dà
le informazioni secondo scienza e conoscenza, ma senza garanzia.
14) CONTROVERSIE E DEROGA ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE: per ogni e qualsiasi
controversia relativa al presente contratto, sarà foro esclusivo
il Tribunale di (****).
15) RICHIAMI: le parti si danno reciproco atto che le presenti condizioni
generali di contratto devono intendersi integrate con le diciture, richiamate
dagli asterischi, indicate nella prima pagina, al contenuto delle quali
si fa espresso riferimento e integrale richiamo.
16) FORMAZIONE DEL CONTRATTO: le presenti parti dichiarano di avere
attentamente esaminato il presente contratto e che ogni clausola è
stata specificamente concordata.
Firma locatario _______________ Firma skipper_________________Firma
armatore_________________
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo,
I sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione
e di approvare le clausole di cui ai punti 2) Cessione del contratto,
3) Vicende del contratto, 4) Obblighi dell'armatore, 5) Obblighi del
locatario, 6) Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 7) Assicurazione,
8) Restituzione, osservanza dei termini, 9) Cauzione, 10) Skipper, 14)
Controversie e deroga esclusiva al foro competente
Firma locatario________________ Firma skipper ________________Firma
armatore_________________
La ditta ALIVELA garantisce la massima riservatezza sui dati personali
ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si impegna a non fornirli a terzi
e a provvedere alla loro cancellazione o modifica, qualora l'interessato
ne faccia richiesta. |